ANAGRAFE CAPRINA
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Il comparto zootecnico occupa un posto di fondamentale importanza nell'economia dell’Unione Europea e del nostro Paese, sia sotto l'aspetto prettamente mercantile che sotto l'aspetto produttivo.
In questo senso, l'anagrafe zootecnica costituisce uno degli strumenti più importanti perché consente la conoscenza precisa dell'entità e delle peculiarità del patrimonio zootecnico.
Questo permette di monitorare lo stato sanitario degli allevamenti e prevenire le epidemie, di garantire la salubrità degli alimenti per gli animali stessi e per l'uomo, di intervenire a tempo debito in caso di incidente sanitario lungo tutta la filiera produttiva o di rassicurare il cittadino rendendo trasparente l'origine di ciò che consuma.
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE
Le aziende zootecniche in cui si allevano animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, ai sensi del DPR n. 317 del 30.04.1996 e della Circolare n. 11 del Ministero della Sanità del 14 agosto 1996, in applicazione della Direttiva 92/102/CEE, sono registrate presso i servizi veterinari delle ASL, i quali attribuiscono un codice aziendale che individua il luogo geografico dove vengono allevati gli animali e che qualifica la struttura come unità epidemiologica.
Il codice di identificazione dell’azienda ha la seguente struttura alfanumerica:
- due lettere per la sigla dello Stato, IT
- tre cifre per il codice ISTAT del Comune, 001
- due lettere per la sigla della Provincia, RM
- numero progressivo assegnato all’azienda su base comunale, 002
Il proprietario di una nuova azienda è tenuto a comunicare al servizio veterinario l’inizio della attività di allevamento e a richiedere l’attribuzione del codice aziendale. Nel caso delle specie bovina, ovina e caprina, l’assegnazione del codice aziendale è necessaria anche se si detiene un solo capo.
In applicazione del Reg. (CE) n.° 21/2004 e della Circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute, l’azienda così identificata viene registrata a cura dei Servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti, nella Banca Dati Nazionale (BDN) riportando le seguenti informazioni:
- il codice di identificazione dell’azienda
- l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione geografica equivalente dell’ubicazione dell’azienda
- il nome, l’indirizzo, il codice fiscale del proprietario
- il nome, l’indirizzo, il codice fiscale del detentore
- le specie allevate
- il tipo di produzione
- un campo dati riservato all’Autorità competente per inserire informazioni di tipo sanitario, restrizioni alle movimentazioni, lo status o altre informazioni relative a programmi nazionali o comunitari.
IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE DEGLI ANIMALI NATI PRIMA DEL 9 LUGLIO 2005
I capi ovini e caprini nati prima del 9 luglio 2005 sono identificati mediante l’apposizione di un tatuaggio o marca auricolare in plastica recante il codice di identificazione. I sistemi di apposizione del marchio possono essere:
- Tatuaggio recante la sigla IT seguita dal codice aziendale apposto alla grassella o all’orecchio sinistro, mentre all’orecchio destro, sempre tramite tatuaggio, si appone il numero progressivo individuale.
- Tatuaggio recante la sigla IT seguita dal codice aziendale da apporre alla grassella o all’orecchio sinistro e marca auricolare in plastica da apporre all’orecchio destro recante, oltre numero progressivo individuale, anche la sigla della provincia.
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI NATI DOPO IL 9 LUGLIO 2005
Tutti gli animali di un’azienda sono identificati entro sei mesi a decorrere dalla nascita e in ogni caso prima che l’animale lasci l’azienda.
Per l’identificazione degli animali si adottano due distinti mezzi di identificazione di cui il secondo è scelto su base regionale dall’autorità competente:
- 1° mezzo identificativo: marchio auricolare in materiale plastico applicato all’orecchio sinistro con un codice riportante la sigla IT ed un progressivo numerico fino ad un massimo di 13 cifre (obbligatorio);
- 2° mezzo identificativo:riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione applicato all’orecchio destro scelto tra uno dei seguenti:
- marchio auricolare identico al primo applicato all’orecchio destro
- tatuaggio
Nel caso in cui l’autorità competente regionale autorizzi il tatuaggio, questo sarà limitato agli animali non destinati agli scambi o all’esportazione verso paesi terzi. Per gli animali destinati al macello prima dell’età di 12 mesi si applica la deroga prevista dall’art. 4 par.3 del Reg. (CE) n.° 21/2004.
ATTRIBUZIONE DEI CODICI IDENTIFICATIVI INDIVIDUALI
I codici identificativi individuali da apporre sui mezzi di identificazione sono attribuiti dal numeratore unico nazionale del Centro Servizi Nazionale.
Sistema identificativo semplificato
Per gli animali destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età è ammesso un sistema identificativo semplificato con un solo marchio auricolare di color salmone recante il codice aziendale che consente di risalire all’azienda di nascita dell’animale.
REGISTRO DI CARICO E SCARICO PER OVINI E CAPRINI
Registro di carico e scarico aziendale per ovini e caprini
I detentori degli animali devono tenere un registro aziendale che si compone di un frontespizio con le informazioni anagrafiche dell’azienda e di due sezioni una per la gestione delle movimentazioni degli animali identificati per partita e una per gli animali identificati individualmente secondo il modello dell’allegato C della Circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute. Nel registro i detentori sono tenuti a registrare e aggiornare le seguenti informazioni:
- informazioni relative all’identificazione dell’azienda e informazioni relative alle specie allevate e indirizzo produttivo prevalente;
- informazioni relative all’allevatore e informazioni relative al proprietario;
- numero complessivo di animali censiti nel mese di marzo di ogni anno;
- informazioni relative alle movimentazioni per partita di animali;
- informazioni relative al trasportatore e alle matricole dei mezzi di trasporto utilizzati per la movimentazione degli animali;
- informazioni relative ai capi marcati individualmente.
DOCUMENTO DI TRASPORTO
Documento di trasporto: dichiarazione di provenienza degli animali
Ad ogni spostamento sul territorio nazionale tra aziende o per il macello, gli animali sono scortati da un documento di trasporto secondo il modello dell’allegato D della Circolare 28 luglio 2005 compilato dal detentore e dal trasportatore.
BANCA DATI NAZIONALE
Nella banca dati nazionale sono contenute oltre alle dati relativi all’identificazione delle aziende che allevano ovini e/o caprini già descritte in precedenza, anche le seguenti informazioni:
- il numero totale di capi ovini e caprini presenti in allevamento nel mese di marzo di ogni anno e la data del rilevamento;
- i codici identificativi degli animali identificati individualmente (facoltativo a partire dal 01/01/08).
Per le movimentazioni in BDN vengono registrati:
- il numero di capi spostati;
- il codice identificativo dell’azienda di partenza;
- la data di partenza;
- il codice identificativo dell’azienda di destinazione;
- la data di arrivo;
- i codici identificativi degli animali identificati individualmente (obbligatorio a partire dal 01/01/08).
Fonte: Ministero della Salute
Normativa: http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1155_allegato.pdf