ANAGRAFE CAPRINA

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Il comparto zootecnico occupa un posto di fondamentale importanza nell'economia dell’Unione Europea e del nostro Paese, sia sotto l'aspetto prettamente mercantile che sotto l'aspetto produttivo.
In questo senso, l'anagrafe zootecnica costituisce uno degli strumenti più importanti perché consente la conoscenza precisa dell'entità e delle peculiarità del patrimonio zootecnico.
Questo permette di monitorare lo stato sanitario degli allevamenti e prevenire le epidemie, di garantire la salubrità degli alimenti per gli animali stessi e per l'uomo, di intervenire a tempo debito in caso di incidente sanitario lungo tutta la filiera produttiva o di rassicurare il cittadino rendendo trasparente l'origine di ciò che consuma.

 

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE  
Le aziende zootecniche in cui si allevano animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, ai sensi del DPR n. 317 del 30.04.1996 e della Circolare n. 11 del Ministero della Sanità del 14 agosto 1996, in applicazione della Direttiva 92/102/CEE, sono registrate presso i servizi veterinari delle ASL, i quali attribuiscono un codice aziendale che individua il luogo geografico dove vengono allevati gli animali e che qualifica la struttura come unità epidemiologica.

Il codice di identificazione dell’azienda ha la seguente struttura alfanumerica:

  1. due lettere per la sigla dello Stato, IT
  2. tre cifre per il codice ISTAT del Comune, 001
  3. due lettere per la sigla della Provincia, RM
  4. numero progressivo assegnato all’azienda su base comunale, 002

Il proprietario di una nuova azienda è tenuto a comunicare al servizio veterinario l’inizio della attività di allevamento e a richiedere l’attribuzione del codice aziendale. Nel caso delle specie bovina, ovina e caprina, l’assegnazione del codice aziendale è necessaria anche se si detiene un solo capo.

In applicazione del Reg. (CE) n.° 21/2004 e della Circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute, l’azienda così identificata viene registrata a cura dei Servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti, nella Banca Dati Nazionale (BDN) riportando le seguenti informazioni:

  1. il codice di identificazione dell’azienda
  2. l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione geografica equivalente dell’ubicazione dell’azienda
  3. il nome, l’indirizzo, il codice fiscale del proprietario
  4. il nome, l’indirizzo, il codice fiscale del detentore
  5. le specie allevate
  6. il tipo di produzione
  7. un campo dati riservato all’Autorità competente per inserire informazioni di tipo sanitario, restrizioni alle movimentazioni, lo status o altre informazioni relative a programmi nazionali o comunitari.


IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE DEGLI ANIMALI NATI PRIMA DEL 9 LUGLIO 2005 
I capi ovini e caprini nati prima del 9 luglio 2005 sono identificati mediante l’apposizione di un tatuaggio o marca auricolare in plastica recante il codice di identificazione. I sistemi di apposizione del marchio possono essere:

  1. Tatuaggio recante la sigla IT seguita dal codice aziendale apposto alla grassella o all’orecchio sinistro, mentre all’orecchio destro, sempre tramite tatuaggio, si appone il numero progressivo individuale.
  2. Tatuaggio recante la sigla IT seguita dal codice aziendale da apporre alla grassella o all’orecchio sinistro e marca auricolare in plastica da apporre all’orecchio destro recante, oltre numero progressivo individuale, anche la sigla della provincia.



SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI NATI DOPO IL 9 LUGLIO 2005
 
Tutti gli animali di un’azienda sono identificati entro sei mesi a decorrere dalla nascita e in ogni caso prima che l’animale lasci l’azienda.
Per l’identificazione degli animali si adottano due distinti mezzi di identificazione di cui il secondo è scelto su base regionale dall’autorità competente:
- 1° mezzo identificativo: marchio auricolare in materiale plastico applicato all’orecchio sinistro con un codice riportante la sigla IT ed un progressivo numerico fino ad un massimo di 13 cifre (obbligatorio);
- 2° mezzo identificativo:riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione applicato all’orecchio destro scelto tra uno dei seguenti:

  1. marchio auricolare identico al primo applicato all’orecchio destro
  2. tatuaggio

Nel caso in cui l’autorità competente regionale autorizzi il tatuaggio, questo sarà limitato agli animali non destinati agli scambi o all’esportazione verso paesi terzi. Per gli animali destinati al macello prima dell’età di 12 mesi si applica la deroga prevista dall’art. 4 par.3 del Reg. (CE) n.° 21/2004.   

 

 

ATTRIBUZIONE DEI CODICI IDENTIFICATIVI INDIVIDUALI 
I codici identificativi individuali da apporre sui mezzi di identificazione sono attribuiti dal numeratore unico nazionale del Centro Servizi Nazionale. 

Sistema identificativo semplificato
Per gli animali destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età è ammesso un sistema identificativo semplificato con un solo marchio auricolare di color salmone recante il codice aziendale che consente di risalire all’azienda di nascita dell’animale. 


  

REGISTRO DI CARICO E SCARICO PER OVINI E CAPRINI

Registro di carico e scarico aziendale per ovini e caprini  
I detentori degli animali devono tenere un registro aziendale che si compone di un frontespizio con le informazioni anagrafiche dell’azienda e di due sezioni una per la gestione delle movimentazioni degli animali identificati per partita e una per gli animali identificati individualmente secondo il modello dell’allegato C della Circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute. Nel registro i detentori sono tenuti a registrare e aggiornare le seguenti informazioni:

  1. informazioni relative all’identificazione dell’azienda e informazioni relative alle specie allevate e indirizzo produttivo prevalente;
  2. informazioni relative all’allevatore e informazioni relative al proprietario;
  3. numero complessivo di animali censiti nel mese di marzo di ogni anno;
  4. informazioni relative alle movimentazioni per partita di animali;
  5. informazioni relative al trasportatore e alle matricole dei mezzi di trasporto utilizzati per la movimentazione degli animali;
  6. informazioni relative ai capi marcati individualmente.

  

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Documento di trasporto: dichiarazione di provenienza degli animali  
Ad ogni spostamento sul territorio nazionale tra aziende o per il macello, gli animali sono scortati da un documento di trasporto secondo il modello dell’allegato D della Circolare 28 luglio 2005 compilato dal detentore e dal trasportatore.

 

BANCA DATI NAZIONALE   
Nella banca dati nazionale sono contenute oltre alle dati relativi all’identificazione delle aziende che allevano ovini e/o caprini già descritte in precedenza, anche le seguenti informazioni:

  1. il numero totale di capi ovini e caprini presenti in allevamento nel mese di marzo di ogni anno e la data del rilevamento;
  2. i codici identificativi degli animali identificati individualmente (facoltativo a partire dal 01/01/08).

Per le movimentazioni in BDN vengono registrati:

  1. il numero di capi spostati;
  2. il codice identificativo dell’azienda di partenza;
  3. la data di partenza;
  4. il codice identificativo dell’azienda di destinazione;
  5. la data di arrivo;
  6. i codici identificativi degli animali identificati individualmente (obbligatorio a partire dal 01/01/08).

Fonte: Ministero della Salute

Normativa: http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1155_allegato.pdf